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D.M. 01/02/20063. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la distrazione dovesse essere rilevata nel corso di accertamenti o ispezioni effettuati dal Ministero e/o dalle banche concessionarie senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indiret- tamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero importo concesso a fronte del programma approvato. 4. Nell'ipotesi sub c) di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni. 5. Nelle ipotesi sub e) di cui al comma 1 la richiesta di proroga è inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria entro e non oltre la scadenza dei ventiquattro o dei quarantotto mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero delle attività produttive detta richiesta, a mano o mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. 6. Nelle ipotesi sub d), f), g), h), i), l) e m) del comma 1 la revoca delle agevolazioni è totale. 7. La revoca delle agevolazioni comporta, per il contributo in conto capitale, l'obbligo di restituire l'importo già erogato. Per il finanziamento agevolato, la revoca comporta, oltre alla risoluzione del contratto, la restituzione dell'importo del beneficio di cui l'impresa ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca in termini di differenza di interessi sul finanziamento agevolato, così come definita all'art. 2, comma 2. 8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate. 9. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze dell'impresa di cui al presente decreto, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 10. La risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti, ovvero l'estinzione anticipata, intervenuta successivamente all'erogazione a saldo del contributo in conto capitale comporta la revoca dell'agevolazione in termini di differenziale di interessi a decorrere dalla risoluzione medesima. 11. Le banche concessionarie inviano al Ministero delle attività produttive il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, dandone contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata. Detta comunicazione è trasmessa anche al soggetto agente previsto dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e). Art 12 - Documentazione di spesa 1. Ai fini dell'erogazione delle quote di contributo in conto capitale e di finanziamento, l'impresa o l'istituto collaboratore trasmette alla banca concessionaria la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati. 2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorsi sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 10, comma 1, la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento del programma non sia stata trasmessa, la banca concessionaria propone al Ministero delle attività produttive la revoca dell'agevolazione e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata. 3. La documentazione di spesa consiste, in alternativa, in a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale o in copia autenticata, e, per i casi consentiti, commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa, ovvero elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, nonchè elaborati informatizzati, riportanti il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la relativa data, la ditta fornitrice, la completa descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA ed una chiara descrizione sufficiente alla univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite. 4. La documentazione di cui al comma 3 è suddivisa per capitoli omogenei di spesa e ad essa sono allegate specifiche dichiarazioni, nonchè i documenti indicati dalla circolare di cui all'art. 4, comma 4. I titoli di spesa originali devono riportare l'indicazione del programma agevolato cui si riferiscono. Le dichiarazioni attestano in particolare a) che gli elenchi o gli elaborati di cui alla lettera b) del comma 3 sono conformi ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari b) che la documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese inerenti unicamente la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di agevolazione c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato «nuovi di fabbrica» d) che le spese sono capitalizzate, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la gestione e che sono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse e) che, ai soli fini dell'erogazione del contributo in conto capitale, le forniture sono state pagate e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati. 5. Le dichiarazioni di cui al comma 4 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni, ad eccezione di quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 4, che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalità di cui sopra, dall'istituto collaboratore. Per i programmi con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a 1.500.000,00 euro sono previste ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito con la circolare di cui all'art. 4, comma 4. 6. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione di spesa e le relative dichiarazioni, ne verificano la completezza e la pertinenza al programma agevolato. 7. In relazione a quanto disposto al successivo art. 13, comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento e dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per le verifiche, le banche concessionarie trasmettono al Ministero delle attività produttive a) una relazione sullo stato finale del programma, riportante le risultanze delle verifiche e degli ulteriori accertamenti svolti, che contenga un giudizio di pertinenza e congruità delle spese ed evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria, indicando gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare, elencando i relativi beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) e gli investimenti innovativi realizzati e rientranti tra quelli previsti all'art. 8, comma 11 b) le dichiarazioni di cui ai commi 4 e 5 c) per i programmi la cui spesa ammissibile risulti superiore a 1.500.000,00 euro, la documentazione di spesa vistata dalle banche medesime. Art. 13 - Concessione definitiva delle agevolazioni 1. Dopo il ricevimento della documentazione prevista dall'art. 12, comma 7 da parte delle banche concessionarie, il Ministero delle attività produttive dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma stesso con le modalità e i criteri di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Ai fini dell'emanazione del decreto di concessione definitiva, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili è quello indicato nelle risultanze di tali accertamenti. 2. Per i programmi indicati all'art. 12, comma 5, l'avvenuta realizzazione degli investimenti è attestata attraverso le dichiarazioni previste allo stesso comma 5 e la relazione finale di cui al comma 7, lettera a) del medesimo articolo. L'ammontare degli investimenti ammissibili ai fini del decreto di concessione definitiva è quello risultante dalla detta relazione finale. 3. Sulla base degli accertamenti e della relazione finale, il Ministero delle attività produttive provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria, e adotta il decreto di concessione definitiva o la revoca delle agevolazioni. Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti e la relazione finale sono portati a conoscenza dell'impresa stessa. 4. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono a richiedere al Ministero delle attività produttive quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie relativamente al contributo in c/capitale, ovvero a richiedere alle imprese medesime le somme da queste dovute, maggiorate nella misura stabilita all'articolo 11, comma 9. 5. Il decreto di concessione definitiva deve essere adottato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 12, comma 3; trascorso detto termine si provvede alle residue erogazioni secondo quanto disciplinato al precedente comma 4. Art. 14 - Controlli e ispezioni 1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero delle attività produttive può disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sull'attività delle banche concessionarie e sulla regolarità dei procedimenti. 2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'art. 9, comma 1, invia periodicamente alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato d'avanzamento del programma e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero delle attività produttive. L'impresa provvede al detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, a decorrere da quello relativo all'avvio del programma agevolato e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma medesimo. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare la revoca totale delle agevolazioni concesse. |
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